Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) prodotti tessili, i prodotti definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194;

          b) accessori, quelli definiti dall'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni.

      2. Sono da considerare prodotti tessili ed accessori, di cui al comma 1, lettere a) e b), quelli destinati al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibili di essere utilizzati dal consumatore, anche se non a lui destinati, forniti o resi disponibili a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che siano nuovi, usati o rimessi a nuovo. Tale

 

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definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi di antiquariato o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto.